1. Il presidente della giunta regionale o provinciale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte a garantire e disciplinare:
a) la tutela dell'ordine pubblico;
b) le norme per l'accesso alla casa da gioco e i divieti di frequentazione per i residenti e per particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate
c) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;
d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
e) le misure idonee ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
f) le modalità e la disciplina per l'eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco, precisando:
1) le garanzie da assumere da parte del comune concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non devono comunque essere inferiori al 10 per cento del capitale sociale del concessionario stesso;
2) le qualità morali e le condizioni economiche reali che devono possedere il concessionario e il personale addetto;
3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima obbligatoria;
4) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione stessa, senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste dalla concessione;
5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.